Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) all'articolo 9:
1) al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.»;
2) il comma 5 è abrogato;.