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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.13. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
12.13.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
  «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n.  47».