stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.12. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
12.12.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Gli Enti locali che prestano servizi per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari privi di mezzi di sussistenza, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n.  47».