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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12-ter.0300. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
12-ter.0300.

  Dopo l'articolo 12-ter aggiungere il seguente:

Art. 12-quater.
(Obblighi di trasparenza per gli enti di promozione sociale che operano nel settore delle emergenze umanitarie)

  1. Gli enti di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono tenuti a una gestione separata per ciascuna iniziativa di raccolta fondi che attivano. A tal fine gli enti hanno l'obbligo di istituire conti bancari specifici e separati e apposita contabilità per ciascun progetto. È fatto divieto di destinare i fondi raccolti per un progetto ad altra iniziativa.
  2. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un apposito elenco dei progetti in corso di realizzazione da parte degli enti di promozione sociale. Ciascun ente comunica agli uffici preposti presso il Ministero i progetti in corso.