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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.75. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
1.75.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che vedano in pericolo il loro diritto alla vita, anche in esecuzione di una condanna a morte emanata da un'autorità giudiziaria straniera, ipotesi questa espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come assoluta ed inderogabile e quindi ostativa all'estradizione dello straniero per reati che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».