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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.73. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
1.73.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri ai quali sia applicabile il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, quarto comma, della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.