Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:
0a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una Commissione territoriale»;
2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali»;
3) al comma 3, al sesto periodo, le parole: «da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente» sono sostituite dalle seguenti: «da uno o più funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componenti»;
0a.1) all'articolo 15, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché con Università situate nel territorio di competenza, mediante apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno».