Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis), aggiungere il seguente:
« d-ter) degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità socio-economica o di carattere personale che integri le esigenze di protezione di carattere umanitario risultante da obblighi costituzionali o internazionali. In tali casi agli stessi è rilasciato il permesso per protezione speciale, in attuazione del riconoscimento del diritto d'asilo così come sancito dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione».