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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.35. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
1.35.

  Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis) aggiungere il seguente:
d-ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica.