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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.300. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
1.300.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Nei casi in cui, non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   c) all'articolo 32, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»