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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.12. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
1.12.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti”.
  2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.
  3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano validi fino alla scadenza prevista».