stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.103. in Assemblea riferita al C. 1346

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/11/2018  [ apri ]
1.103.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
Fermo restando i casi di conversione, ai richiedenti la protezione internazionale in attesa di audizione, ai denegati, ai richiedenti in attesa di giudizio ed ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno transitorio della durata di cinque anni, recante la dicitura «protezione speciale», non rinnovabile ma solo convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, di famiglia o di studio. Il primo rilascio prevede un versamento di euro 250.