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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 88.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
88.015.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Deducibilità degli oneri di utilità sociale ai fini della determinazione della base imponibile delle società)

  1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore all'1,5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
  2. I maggiori risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 vanno ad incremento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».