Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Riduzione della base imponibile dell'IMU)
1. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui alla presente lettera si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo».
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione pari a circa 20 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il maggior gettito derivante dal comma 3.
3. All'articolo 80, comma 1, sostituire le parole: «dello 0,5» con le seguenti: «dello 0,55 per cento».