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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 85.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2018  [ apri ]
85.04. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali)

  1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis
(Facoltà di applicazione)

  1. I soggetti di cui al precedente articolo i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto.
  2. 1 soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.