Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Facoltà di applicazione dei princìpi contabili internazionali)
1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Facoltà di applicazione)
1. I soggetti di cui al precedente articolo, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamento, hanno facoltà di applicare i princìpi contabili di cui al presente decreto».
Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 2.