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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 79.57. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
79.57.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per consentire il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, nonché il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nelle zone individuate con il provvedimento di richiesta di stato di calamità del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, sino al 30 dicembre 2019, con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
   a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
   b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 sono elevati a 7.500 euro annui;
   c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera c) del comma 14 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
   d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
   e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 da parte dell'utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2.