Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Allo scopo di estendere gli interventi a sostegno alla totalità dei soggetti, ivi comprese le imprese, danneggiati dai crollo del Ponte Morandi di Genova, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza, di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità, per l'anno 2019, è stanziata la ulteriore somma pari a 25 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 225.