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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
78.15.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario dell'università è incrementato di 300.000.000 di euro nel 2019 e di 600.000.000 di euro nel 2020, di 1.000.000.000 a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere i seguenti:

Art. 88-bis.
(Tassazione dei redditi da capitale)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».

Art. 88-ter.
(Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare)

  1. Al comma 14 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
    «a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
    b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
   3) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
    «b-bis) Il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
    b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse»;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
    «d) il comma 681 è sostituito dal seguente: "681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare."».