Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 240 milioni e sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.