Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Rifinanziamento fondo borse di studio)
1. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.