Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 32,4 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni a decorrere dal 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 217,6 milioni nel 2019 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.