78.020.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1 gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga; 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato»
2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.