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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.020. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
78.020.

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1 gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:
   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
   d) permesso di ricerca in seconda proroga; 10.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato»

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.