Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale Trasporti)
1. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.