Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)
1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 6 ottobre 2017 n. 158 è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per l'anno 2019 e di 385 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.