Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le parole: le regioni a statuto speciale, e le parole: e le province autonome;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Qualora le regioni a statuto ordinario non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, alla regione a statuto ordinario inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di sessanta giorni per provvedervi.»;
c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale e ordinario.