Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia)
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c):
1) le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 euro»;
2) le parole: «a 1.220 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 1.300 euro»;
3) le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600 euro»;
4) le parole da: «con più di tre figli a carico» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «con due figli a carico la detrazione è aumentata di 300 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con tre figli a carico la detrazione è aumentata di 400 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico la detrazione è aumentata di 500 euro per ciascun figlio»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) oltre a quanto previsto dalla lettera d), quale misura di sostegno alla assistenza recata ai genitori, è riconosciuta una detrazione pari a ulteriori 500 euro per ciascuno dei genitori, o dei genitori del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto fra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro».
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2019, l'importo previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a 5.000 euro.
Conseguentemente alle minori entrate derivanti dall'articolo 7-bis, valutate in 2 miliardi e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico come previsto dall'articolo 21, comma 1, della presente legge.