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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.17. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
68.17.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4-quater.
  4-quater. A decorrere dall'anno 2019 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente per un importo pari a 570 milioni di euro ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.