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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
68.015.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

  1. Per l'anno 2019 è istituito il Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1o marzo 2019 i comuni interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì definiti:
   a) la documentazione che i comuni interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
   b) i criteri per la valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi;
   c) i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi;
   d) i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

  2. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Presidenza del Consiglio dei ministri seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'anno 2019 è istituito nello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 6.200 milioni di euro.