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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 66.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
66.01.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

  1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205, è inserito il seguente: «848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».