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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.12. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
65.12.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a far data dall'esercizio in corso alla data di approvazione della presente legge limitatamente per gli enti locali in dissesto o post dissesto che hanno operato accantonamenti per debiti o garanzie riconosciuti dall'organismo straordinario di liquidazione.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.