Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 milioni di euro annui dal 2019 al 2022. Le gestioni commissariali pubblicizzano nei mezzi ritenuti più idonei le finalità e l'utilizzo dei fondi assegnati. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1.