Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati)
1. Per la prosecuzione degli interventi, le attività e le iniziative di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
3. Il comma 8-quinquies dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.