Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai comuni è attribuito un contributo di 564 milioni di euro a decorrere dal 2019 che confluisce nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 564 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede:
a) quanto a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 164 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.