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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 60.046. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
60.046.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Termini e modalità della contabilità economico-patrimoniale)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1».
   b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7.».

  2. I comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato a decorrere dal 2019 con riferimento all'anno 2018.