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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di Irap)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 100 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 50 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale».

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per quanto occorra, ai predetti fini.
  4. L'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure:
   a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;
   b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.

  5. L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
  6. È obbligato al pagamento dell'imposta:
   a) il produttore o il distributore o il commerciante all'ingrosso, in solido tra loro;
   b) relativamente all'importazione, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

  7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.
  10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.