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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
59.5. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta di identità elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riverserà, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno i soli corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte di identità elettroniche rilasciate».
  9-ter. Al comma 1 dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: «con decreto del Presidente del Consiglio di ministri» fino a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
  9-quater. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» sono soppresse;
    2) al quarto comma, le parole: «dall'ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell'operatore postale»;
   b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite dalle seguenti: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;
   c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente»;
   d) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».

  9-quinquies. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1o giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.