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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
59.5.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750 mila euro a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio è sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta di identità elettronica corrisponderà all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016 comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, questi ultimi restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riverserà, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno i soli corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte di identità elettroniche rilasciate».
  9-ter. Al comma 1 dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: «con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri» a «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
  9-quater. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 750 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.