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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.24. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
59.24.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2018/2019, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.

  7-bis. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2019, può essere utilizzata per:
   a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
    di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
    di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
   b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
   c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.

  7-ter. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  7-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 270 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  7-sexies. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.