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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
59.08.

  Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria)

  1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, a decorrere dal 1o gennaio 2020:
   a) la legge 7 agosto 1990, n. 230 è abrogata;
   b) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le seguenti parole: «, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250»;
   c) gli articoli da 1 a 24 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sono abrogati;
   d) all'articolo 2, comma 2, legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono soppresse le seguenti parole «la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici,»;
   e) l'articolo 2, comma 2, legge 26 ottobre 2016, n. 198 è abrogato;
   f) la legge 6 giugno 1978, n. 291 è abrogata;
   g) la legge 4 aprile 1953, n. 246 è abrogata.

  2. Con riferimento all'annualità 2019 i criteri di calcolo del contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sono così modificati;
   a) al comma 8, lettera a) la cifra «300.000» è sostituita dalla seguente: «30.000». la cifra «500.000» è sostituita dalla seguente: «50.000»; alla lettera b) la cifra «700.000» è sostituita dalla seguente «70.000», la cifra «1.500.000» è sostituita dalla seguente: «150.000»; alla lettera c) la cifra «2.500.000» è sostituita dalla seguente: «250.000»;
   b) al comma 9, la cifra «1.000.000» è sostituita dalla seguente: «100.000», la cifra «2.500.000» è sostituita dalla seguente «250.000»;
   c) al comma 10, lettera a) le parole «0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici» sono sostituite dalle seguenti: «0,35 euro per copia venduta»; alla lettera c) le parole «0,35 euro per copia venduta» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici»;
   d) al comma 11 secondo periodo, la cifra «3.500.000» è sostituita dalla seguente: «350.000»;
   e) al comma 13, la cifra «300.000» è sostituita dalla seguente: «30.000», la cifra «3.500.000» è sostituita dalla seguente: «350.000»;
   f) al comma 15, dopo le parole «complessivamente erogabile» vengono inserite le seguenti: «non può essere superiore ad un importo massimo di 500.000 euro e...».

  3. Con riferimento al contributo diretto alle imprese che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche relativo all'annualità 2019 si applicano i limiti di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, di conseguenza all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 il secondo periodo è soppresso.
  4. Sono soppressi i commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 198 del 26 ottobre 2016 e il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49.
  5. La legge 4 aprile 1953, n. 246 è abrogata. Dopo l'articolo 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è inserito il seguente: «Art. 9-bis. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, è stabilita la destinazione di un contributo a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, con sede in Roma».
  6. È abrogato l'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278 e successive modificazioni. Limitatamente all'anno 2019, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6 della legge n. 198 del 26 ottobre 2016, è stabilita la destinazione di un contributo ai quotidiani in lingua slovena, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nei limiti delle risorse disponibili e fino all'importo massimo di 516.456,90.
  7. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul fondo per il pluralismo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.