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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
59.05.

  Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

Art. 59-bis.
(Sussidi ambientalmente favorevoli)

  1. Con decreto del Ministero dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo Cop 21 Agenda 2030 ONU», dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento al Catalogo dei Sussidi del Ministero ambiente, previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché da eventuali altre entrate. Il CIPE è incaricato della gestione e del reimpiego dei fondi di cui al citato Fondo ai fini di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, destinando altresì una parte delle risorse non inferiore al 20 per cento ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo, altresì, un piano specifico per l'agricoltura.
  3. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1° gennaio 2019 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.