Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale».