Sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 193,48 milioni di euro per l'anno 2019 e di 343,48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.