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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
57.11.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione al fine di potenziare le strutture di accoglienza diffuse sul territorio. Al fine di efficientare la spesa, anche in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, il Ministero dell'interno, con apposito regolamento, definisce i capitolati di spesa atti a garantire, oltre ai servizi minimi di vitto e alloggio, adeguati programmi di inserimento lavorativo e di apprendimento della lingua italiana e di assistenza psicologica, in particolare per i soggetti più vulnerabili, e risparmi di spesa per un ammontare pari ad almeno 100 milioni per l'anno 2019, 150 milioni per l'anno 2020 e 200 milioni annui a decorrere dal 2021.
  2-bis. Al fine di garantire l'efficientamento della spesa e il risparmio da essa derivante anche nell'erogazione dei servizi, il Ministero dell'interno con il regolamento di cui al comma precedente, individua altresì i servizi che possono essere erogati su scala territoriale, superando il meccanismo del finanziamento pro-capite/pro-die. Gli eventuali ulteriori risparmi ottenuti da questa modalità confluiscono in apposito Fondo da istituirsi presso il Ministero dell'interno e da destinarsi ad iniziative di promozione culturale negli istituti di formazione di ogni ordine e grado sul tema dell'importanza dell'interscambio culturale e della conoscenza della nostra Costituzione.
  2-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 2.