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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.10. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
57.10.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza, nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 lettera c) del regolamento UE n. 516/2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata nella misura dell'80 per cento alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del citato regolamento UE n. 516/2014 e per il restante 20 per cento alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.
  3-ter. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie annue per singola Regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture.