Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
1. Allo scopo di assicurare il proseguimento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.