stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
55.4.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, a valere sul fondo di cui al primo periodo, l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è destinato al Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, per l'indennizzo delle vittime.;
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per le vittime di reati violenti intenzionali l'indennizzo da corrispondere a ciascun avente diritto è pari al 50 per cento dell'importo liquidato dal giudice penale a titolo provvisionale con un tetto massimo di euro cinquantamila. L'indennizzo sarà corrisposto nella misura di euro quarantamila nel caso risulti ignoto l'autore del reato o nel caso non sia stata chiesta una provvisionale in sede penale, ma si sia ottenuta in tale fase ma condanna generica al risarcimento del danno.
  1-ter. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Tale somma è destinata esclusivamente in favore delle vittime di reati violenti intenzionali per l'erogazione di spese mediche, assistenziali e per l'acquisto di presidi sanitari necessari alla vittima a causa della violenza subita. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1.
  1-quater. La domanda di accesso a quanto previsto al comma 1-ter non è alternativa alla domanda di accesso al solo indennizzo previsto al comma 1, ma i relativi benefici sono cumulabili.
  1-quinquies. Con regolamento, adottato tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1-ter, per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati e che dovranno comprendere anche l'erogazione dei farmaci di fascia C.