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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.067. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
55.067. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis

(Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti sul territorio nazionale, all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque»;
   b) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli importatori di pneumatici, o le loro eventuali forme associate, devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale».

  2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, è abrogato.