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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.062. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
55.062.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Incentivo fiscale per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato per uso motociclistico)

  1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.
  2. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.
  3. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
  4. La misura di cui al comma 1 si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ove il predetto limite sia superato, la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino alla concorrenza del limite medesimo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 3.000.000;
   2020: – 3.000.000;
   2021: – 3.000.000.